Prefazione
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
(Articolo 3 della Costituzione)
Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello snello e semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto “Sostegni”, la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per rendere più agevole la presentazione delle domande abbiamo pensato a questa guida che contiene un kit con le regole e i suggerimenti per un accesso semplice e sicuro al nuovo beneficio.
L’Agenzia delle entrate, come già avvenuto per gli altri contributi a fondo perduto, è chiamata a fare la sua parte per garantire i sostegni, con la massima celerità. Per questo nel vademecum vengono fornite avvertenze e consigli per una corretta e semplice presentazione delle istanze e per verificarne l'iter on line.
Ernesto Maria Ruffini
Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)
Premessa
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito “decreto”), al fine di soste- nere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
ATTENZIONE Il contributo non spetta:
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Tale esclusio- ne non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agliintermediarifinanziariesocietàdipartecipazionedicuiall’art.162-bisdelTUIR. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abili- tati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consulta- zione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di supera- mento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istan- za, evidenziando i motivi del rigetto. Dal momento in cui l’Agenzia delle entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esiti” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate invia al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell’istanza nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del sog- getto richiedente, quest’ultimo ne è informato.
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
Nelriquadrovaindicato: • se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza (es. rappresentante
legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante lega- le di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 1 del decreto (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La percentuale da applicare è:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al- la data di entrata in vigore del decreto. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fi- siche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo). In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Nel presente riquadro deve essere:
- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite). Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
PUNTAMENTI |
REDDITI PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 2 |
||
Compensi |
RE2, col. 2 |
||
Ricavi/Compensi |
Regime L. 190/2014 |
da LM22 a LM27, col. 3 |
|
Ricavi/Compensi |
Regime D.L. n. 98/2011 |
LM2 |
|
REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 5 |
||
Compensi |
RE2 |
||
REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI |
Ricavi |
RS107, col. 2 |
|
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 7 |
||
Regime forfetario art. 145 TUIR |
RG4, col. 2 |
||
Contabilità pubblica |
RC1 |
||
Compensi |
RE2 |
3
In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà es- sere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficolto- so il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessi- vo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell’anno. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi. In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019. Per i soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di fruizione del contributo
Il richiedente deve indicare alternativamente se l’importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento dell’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
ATTENZIONE La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconosci- mento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del con- tributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non deve es- sere indicato.
Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell’IBAN stesso: errori su tale valore posso- no provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).
Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
Il riquadro va compilato nel caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presi- dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell’apposito campo.
Solo qualora l’intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l’invio della presente istanza, oltre all’indicazione del proprio codice fiscale, l’intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l’apposita casella e apponendo la firma nell’apposito campo.
In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fi- scale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell’istanza di richiesta del contributo.
IBAN
Rinuncia al contributo
Sottoscrizione
Impegno alla presentazione telematica
LE MODIFICHE
Prot. n. 82454/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, è apportata la seguente modifica:
1.1 al paragrafo 2.4 – seconda alinea, sono eliminate le parole “negativa ma
inferiore al 30 per cento”.
2 Sono adeguate le istruzioni allegate al provvedimento del 23 marzo 2021.
MOTIVAZIONI
Al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del
contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, si interviene sul paragrafo 2.4 – seconda alinea.
In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
1
Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Le modifiche non incidono sulle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 23 marzo 2021.
A seguito di tale chiarimento, sono approvate le modifiche alle istruzioni al modello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗Statuto dell'Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6)
˗Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento:
˗Codice Penale
˗Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
˗Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
˗Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
˗Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
˗Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
˗Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
˗Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
˗Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
˗Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101
˗Legge 30 dicembre 2004, n. 311
˗Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
2
˗Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
˗Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
˗Regolamento (UE) 2016/679
˗Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
˗Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche
˗Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
˗Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
˗Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
2013;
˗Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5
novembre 2018;
˗Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 77923 del 23 marzo
2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 marzo 2021
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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente