L’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, prevede, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 soltanto per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso nonché per gli allenamenti aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, sale di muscolazione comprese. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
I titolari o i gestori dei servizi sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.